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INPS, Forze Armate e Guardia di Finanza

INPS, FORZE ARMATE E GUARDIA DI FINANZA

La cessazione dal servizio permanente del personale militare amministrata

dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale della Guardia di Finanza

e i Poli Nazionali nell’organizzazione dell’INPS per la gestione previdenziale,

assistenziale e creditizia nello stato di quiescenza

di Angelo TIBERI

Ufficiale (in cong.) del Corpo dei Granatieri di Sardegna

Cultore di Ordinamento dell’Esercito Italiano e delle Politiche di Difesa e di Sicurezza

Sommario: 1. Premessa. – 2. Lineamenti dottrinali generali sul passaggio dell’INPDAP all’INPS. – 3. Organizzazione amministrativa del Ministero della Difesa per il settore del “personale militare”. – 4. Disposizioni procedurali per le cessazioni dal servizio del personale militare delle Forze Armate. – 4.1. Modalità di accesso alle categorie del congedo. – 4.2. Modalità procedurali per le cessazioni dal servizio. – 4.2.1. Cessazioni dal servizio per raggiungimento limiti di età. – 4.2.2. Cessazione dal servizio a domanda con almeno 40 anni di servizio effettivo. – 4.2.3. Cessazione dal servizio a domanda con accesso al trattamento pensionistico anticipato. – 4.2.4. Cessazione dal servizio a domanda senza accesso alla pensione di anzianità. – 4.2.5. Cessazione dal servizio a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri. – 4.2.6. Cessazione dal servizio a domanda al termine del mandato triennale per le Autorità di vertice. – 5. La costituzione dei Poli Nazionali e loro funzioni nell’organizzazione amministrativa dell’INPS. – 5.1. Poli Nazionali INPS delle “Forze Armate”. – 5.1.1. Polo Nazionale Esercito. – 5.1.2. Polo Nazionale Marina Militare. – 5.1.3. Polo Nazionale Aeronautica Militare. – 5.1.4. Polo Nazionale Arma dei Carabinieri. – 5.2. Polo Nazionale INPS di “Corpo” – 5.2.1. Polo Nazionale Guardia di Finanza. – 5.3. La proposta “Tiberi” per la ridenominazione dei Poli Nazionali INPS.

1. PREMESSA

Questa trattazione argomentale in Italia è di grande importanza e si inserisce in un quadro più ampio di riferimento “dottrinale” e “giurisprudenziale amministrativo” che va ad interessare in un coinvolgimento strutturale “organizzativo-funzionale” una pluralità di Istituzioni e Enti dello Stato, quali il Ministero della Difesa, gli Stati Maggiori di Forza Armata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza, altre Amministrazioni pubbliche per attribuzioni e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, meglio conosciuto, nei tempi attuali, con il suo acronimo di INPS.

Il nostro discorso, infatti, riguarda il personale militare che cessa dal servizio e, pertanto, la gestione sotto i profili “previdenziale”, “assistenziale” e “creditizio” di migliaia di militari già in quiescenza delle nostre Forze Armate e della Guardia di Finanza, ai quali ogni anno si vanno ad aggiungere altre decine di centinaia di unità che hanno raggiunto i requisiti per essere collocati in “pensione”.

In derivazione di ciò, quindi, asserisco che i nostri militari meritano necessariamente ed indiscutibilmente un trattamento di tutto rispetto, nonché la massima attenzione, stima e considerazione possibile, per debito di gratitudine e riconoscenza che ha la Nazione nei loro confronti, in riscontro del fatto che per anni, con onore e dignità – indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza Armata, Arma, Corpo o Specialità di appartenenza – hanno servito la nostra Patria dando effettiva e concreta dimostrazione di preziosi valori “dedizione”, “senso del dovere”, “altruismo”, alta “preparazione” e “professionalità” garantendo, costantemente e in ogni circostanza, legalità, pace e sicurezza a livello sia nazionale sia internazionale.

Nonostante la complessità della tematica, risultante un po’ ostica dalla copiosa sussistenza nozionistica e normativa, cercherò, comunque, di mantenere nella stesura, una fedeltà qualitativa ma, in ogni caso, in una forma semplice e chiara (ricorrendo in alcuni passaggi, dove permesso dalle circostanze notiziali, anche all’utilizzo di termini c.d. più “mitigati” meno “tecnici” e “burocratici”, evitando di inserire nomenclature, acronimi e sigle “gergali”) al fine di consentire una migliore fluidità e snellezza espositiva favorendo una linea più discorsiva anziché da “trattato accademico”, in modo da allontanare pure ogni aspetto di pesantezza e affaticamento nella lettura e di rendere il più possibile comprensibile e agevole la funzione comunicativa e informativa di questo studio “dottrinale”.

Tengo poi a precisare per il solo Paragrafo 4. (e i relativi sottoparagrafi) che seppur i concetti cardini ivi contemplati, espressi e definiti non sono soggetti a particolari cambiamenti, diversa cosa, invece, è per quanto concerne i procedimenti amministrativi e i riferimenti legislativi in esso contenuti, poiché pur se quest’ultimi aggiornati alle più recenti disposizioni normative in materia – nel sapere che la giurisprudenza è caratterizzata da condizioni mutanti nel tempo (derivanti da provvedimenti “modificativi e integrativi” che potrebbero apportare variazioni nelle fasi istruttorie-procedurali) – sono da considerarsi pienamente validi e rispondenti in adiacenza al periodo di pubblicazione di questo lavoro “documentale-conoscitivo”.

Il presente studio dottrinale risulta essere al momento l’unica esposizione organica esistente in materia, pertanto costituisce istituzionalmente un focus di riferimento.

2. LINEAMENTI DOTTRINALI GENERALI SUL PASSAGGIO DELL’INPDAP ALL’INPS

L’argomento, certamente per confluenza di una serie di norme e regolamenti in continuo sviluppo e definizione, ancora non risulta particolarmente ben conosciuto nell’ambito generale della previdenza nazionale e, pertanto, ritengo utile affrontare questo segmento di interesse per quanto attiene il sistema pensionistico dei militari delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza e di tutte le altre correlazioni che il sistema stesso, a favore di essi, prevede in forma complementare, come i sostegni creditizi e assistenziali.

Il personale militare con il passaggio dal servizio permanente allo stato di “quiescenza” non è più amministrato dall’Amministrazione della Difesa o, per la Guardia di Finanza, dal suo Comando Generale, ma transita, dopo vari passaggi “procedurali-amministrativi” all’attuale gestione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Pertanto, senza tanto approfondire tutta quella corposa serie di norme che regolano il collocamento in “fine servizio” (ne darò soltanto una panoramica nel Paragrafo 4 e nei suoi relativi sottoparagrafi) del personale militare Ufficiali (1), Sottufficiali (2), Graduati di Truppa (3) derivanti in primis dal Codice dell’Ordinamento Militare (4) ed in secundis, dalla legislazione associata per i dipendenti dello Stato, nonché dalla “giurisprudenza amministrativa” espressa dalle sentenze emesse dalle rispettive Sezioni dei T.A.R. Tribunali Amministrativi Regionali e della Corte dei Conti (C. Conti) e dalle circolari INPS che sono redatte sulla base del recepimento e dell’applicabilità delle condizioni procedurali espresse dalle predette fonti normative, vado a riferire, invece, quanto riconducibile in via prioritaria alla nostra trattazione, ovvero su come l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale si è riorganizzato per affrontare questi “nuovi” compiti attribuitigli.

L’avvio del cambiamento dei processi procedurali pensionistico-amministrativi del personale delle Forze Armate che ha raggiunto il “fine servizio” (per limiti di età o a domanda, nei casi previsti dalla normativa vigente, acquisendo una “posizione di stato giuridico”, implicitamente, diversa dal “servizio attivo”) con il conseguente scopo di far transitare alcune competenze, di sfera dicasteriale, direttamente all’esterno è una diretta espressione di volontà del Ministero della Difesa con le finalità, a sua volta, di razionalizzare le spese e recuperare personale da destinare ad altri incarichi e servizi più propriamente appartenenti alla Difesa, contribuendo contestualmente, inoltre, ad allineare in una forma “interministeriale” di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia e delle Finanze le rispondenze per la concretizzazione di quel concetto di uniformazione amministrativa indirizzata alla realizzazione di un “sistema pensionistico nazionale unificato” che diventa sempre più integrato fra comparto pubblico e comparto privato.

Questo processo, inizia così – in una forma di intersecazione collaborativa-funzionale – a trasferire già delle competenze al preesistente INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica sino al 1997 Ente gestore pensionistico confinato esclusivamente a competenze finali per i dipendenti pubblici, sia per il “personale civile” sia per i “militari” che nei confronti di quest’ultimi iniziava la sua azione amministrativa dal momento che cessavano effettivamente dal servizio, quindi, dal c.d. “primo giorno di collocamento in pensione”, in realtà però si andava anticipando già la deroga di una serie di altre attribuzioni precursorie di quella fase come il calcolo pensionistico (in precedenza effettuato sempre in ambito ministeriale), prestazioni creditizie e di altri procedimenti afferenti a favore del personale rientrante in tale “status”.

Oltrepassando tutta la mole normativa e legislativa esistente e vigente in quegli anni si giunge al 2011 quando nel contesto pensionistico della “Riforma Fornero” (Decreto Legge n. 201/2011) si stabilisce con provvedimento attuativo dettato dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 il transito delle competenze dell’INPDAP (5) (unitamente a quelle dell’ENPALS Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo) nell’INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Anche se, volendo essere più precisi, a rendere effettivamente esecutiva la decisione per dare il via al processo di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema previdenziale italiano per contenere la spesa pubblica con la conseguente soppressione dell’INPDAP è stato l’articolo 21 comma 1 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” conosciuto come Decreto “Salva Italia” (del Governo Monti) convertito con modificazioni dalla predetta Legge n. 214/2011.

A far data, quindi, dal 1° gennaio 2012 l’INPDAP non è più esistente ed è confluito nell’INPS con l’appellativo di “Gestione ex INPDAP” dell’INPS, definita e normalizzata in “INPS Gestione Dipendenti Pubblici”, in sostanza tutti i servizi prima erogati dall’INPDAP (tutt’ora esistenti) dal 2012 sono forniti dall’INPS.

Infine, nel periodo 2017-2020 l’INPS ha effettuato un ulteriore suo adeguamento organizzativo per creare un’area specifica per il “personale militare” rappresentata dai Poli Nazionali INPS (ai quali ho dedicato il Paragrafo 5.); prima di questo periodo le competenze dei Poli erano gestite dalle singole Direzioni Provinciali dell’INPS.

Difesa: Gran brutto clima in via XX Settembre - ForzeArmate.org

3. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL SETTORE DEL “PERSONALE MILITARE”

Dopo quanto riferito nel precedente paragrafo 2., inizio col dire che l’avvio del cambiamento per la gestione del personale militare non più in “servizio attivo” comincia a manifestarsi nell’ambito del Ministero della Difesa già nel 1997, quando a seguito della Legge 18 febbraio 1997 n. 25 sulla “ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell’Amministrazione della Difesa” si adotta pure una riconfigurazione delle Direzioni Generali (DD.GG.) “centrali” dell’Area Tecnico-Amministrativa che vanno ad interessare anche quelle “dedicate” alla gestione del “personale militare delle Forze Armate”, sulle quali mi soffermo fornendo quale lineamento dottrinale e approfondimento di carattere ordinamentale, poiché sono “strutture ministeriali” rientranti pienamente nell’argomento di questa trattazione.

Ulteriore espressione di impulso, riformatrice, poi è stata data dalla Legge 14 novembre 2000 n. 331 recante “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale” e dal “Codice dell’Ordinamento Militare” (C.O.M., D.Lgs. n. 66/2010) che hanno apportato anche una riconfigurazione generale per tutto il settore del personale militare, sia in termini di reclutamento, sia di stato ed avanzamento, sia in termini di trattamento per tutte le altre tematiche relative alla gestione, nonchè intervenendo anche sui riassetti organizzativi centrali.

A tal riguardo, infatti, qui di seguito ho provveduto a riportare in una proiezione sintetizzata le predette Direzioni Generali, citandole nelle loro denominazioni e ponendole in relazione agli ordinamenti corrispondenti agli anni in cui erano costituite e, quindi, nella c.d. “operatività amministrativa”.

Ho scelto e seguito questa forma espositiva, in modo tale da semplificare il concetto, che è molto più elaborato, per dare subito la possibilità di rendersi conto dello snellimento strutturale che si è avuto nei vari periodi temporali.

Per far capire meglio tale evoluzione inizio dall’anno 1985 prendendolo come anno di comparazione o di riferimento.

a) – Estratto delle sole DD.GG. “dedicate” al personale militare in “servizio e in quiescenza” in relazione all’ordinamento dell’Area Tecnica-Amministrativa del Ministero della Difesa – Anno 1985

– Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito – (D.G.U.E. o UFFESERCITO);

– Direzione Generale per i Sottufficiali e Truppa dell’Esercito – (SOTTUFFESERCITO);

– Direzione Generale per il Personale della Marina Militare (MARIPERS);

– Direzione Generale per il Personale dell’Aeronautica Militare (PERSAEREO);

– Direzione Generale delle Provvidenze per il Personale (DIFEASSIST);

Direzione Generale delle Pensioni (DIFEPENSIONI);

– Direzione Generale della Leva, del Reclutamento Obbligatorio, della Militarizzazione, della Mobilitazione Civile e dei Corpi Ausiliari (LEVADIFE);

b) – Estratto delle sole DD.GG. “dedicate” al personale militare in “servizio e in quiescenza” in relazione all’ordinamento dell’Area Tecnica-Amministrativa del Ministero della Difesa – Anno 2002

– Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) (6);

Direzione Generale della Leva, del Reclutamento Obbligatorio, della Militarizzazione, della Mobilitazione Civile e dei Corpi Ausiliari (LEVADIFE).

c) – Estratto delle sole DD.GG. “dedicate” al personale militare in “servizio e in quiescenza” in relazione all’ordinamento dell’Area Amministrativa del Ministero della Difesa – Anno 2005

– Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL);

– Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati e della Leva (PREVIMIL) (7).

d) – Estratto delle sole DD.GG. “dedicate” al personale militare in “servizio e in quiescenza” in relazione all’ordinamento dell’Area Amministrativa del Ministero della Difesa – Anno 2020

– Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) (8);

– Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) (9).

Da notare tra la proiezione ordinativa ministeriale della Difesa del 1985 e quella del 2002 la sostanziale contrazione che c’è stata fra le Direzioni Generali per il Personale militare “in servizio permanente” di Forza Armata che da 4 sono state unificate nella sola PERSOMIL, per proseguire dal 2002 ad oggi alla gestione del personale militare con solo due Direzioni Generali, PERSOMIL e PREVIMIL.

Tengo a precisare anche che per l’eterogeneità sussistente fra i diversi ordinamenti di Esercito (E.I.), Marina Militare (M.M.), Aeronautica Militare (A.M.) e Arma dei Carabinieri (CC), ma in ogni caso facenti parte delle Forze Armate (FF.AA.) (10) e l’ordinamento della Guardia di Finanza (11), seppur tutti con status “militare”, per quest’ultimo Corpo ho provveduto, nella presente stesura dottrinale, a dedicare una trattazione separata e distinta dalle predette FF.AA. tenendo conto dei loro differenti compiti e, pertanto, della loro distinzione di finalità istitutiva e della diversa dipendenza ministeriale.

Centro Direzionale Personale Militare Mobile - Difesa.it

Detto ciò, per completezza documentale ora fornisco una sintesi sul percorso amministrativo (risultante in realtà molto più complesso) che avviene per il personale militare quando raggiunge il “fine servizio”, si chiude la sua documentazione caratteristica ovvero il suo “fascicolo personale” presso l’Ente/Comando di appartenenza che attraverso apposita comunicazione dà origine a un’istruttoria procedurale che per diverse competenze prende iter direzionale in due distinti ambiti (anche se confluenti ovvero in relazione fra essi):

a) in ambito di Forza Armata, rispettivamente presso gli Stati Maggiori “Esercito”, “Marina Militare”, “Aeronautica Militare” e “Carabinieri”, con indirizzo in due settori funzionali:

– per il 1° settore funzionale, in differenziazione, al: I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito (I RAGEP/SME) – Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito (DIPE/SME); 1° Reparto Personale dello Stato Maggiore Marina (1° Rep. Pers./SMM o MARISTAT) – Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina (MARIPERS); 1° Reparto Ordinamento e Personale dello Stato Maggiore Aeronautica (1° ROP/SMA) – Dipartimento Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA/SMA); 1° Reparto Impiego delle Forze del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (1° RIF/Cdo Gen. Arma CC);

– per il 2° settore funzionale, in differenziazione, al: Centro Nazionale Amministrativo Esercito (CNA Esercito); al Reparto Trattamento Pensionistico Marina Militare/Direzione di Intendenza (RTP/DI MM); Reparto Amministrazione del Servizio Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico Aeronautica Militare (RA/COMLOG AM); Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri (CNA Carabinieri o CNA CC);

in ogni modo, per completezza argomentale, a riguardo di questo percorso procedurale dedico una più approfondita trattazione nel successivo paragrafo 4.

b) in ambito ministeriale (della Difesa), alla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) (12) la quale, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio (presso il Ministero della Difesa), trasmette per competenza la copia del “Decreto di cessazione” alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) (13) che provvede ad approntare la documentazione per definire la collocazione in fine servizio dopo di che la pratica viene trasferita direttamente all’INPS più precisamente ai “Poli Nazionali di riferimento” (dei quali parlerò nel Paragrafo 5.).

Per quanto riguarda, invece, il personale della Guardia di Finanza quando raggiunge il “fine servizio”, si chiude la sua documentazione caratteristica ovvero il suo “fascicolo personale” presso l’Ente/Comando di appartenenza che da comunicazione, al I Reparto Impiego del Personale e al IV Reparto – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Comando Generale del Corpo che con apposita documentazione, rendendo contestualmente partecipe la struttura preposta del MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze (dicastero dal quale dipende il Corpo), trasferisce la pratica all’INPS più precisamente al “Polo Nazionale Guardia di Finanza” (del quale parlerò sempre nel Paragrafo 5.).

Una volta che la necessaria e perfezionata documentazione è pervenuta all’INPS il personale militare delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza è “iscritto” dall’Istituto previdenziale alla CTPS Cassa per i Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti dello Stato e al Fondo di Previdenza dei Dipendenti Statali (ex ENPAS) (14).

L’obiettivo di tutte queste fasi procedurali e adeguamenti degli asset organizzativi del Ministero della Difesa, del Comando Generale della Guardia di Finanza e dell’INPS, nella sfera di importanza dei valori e nella scala delle priorità amministrative è quello di riuscire a far rimanere, comunque, al centro il personale militare in quiescenza, riservandogli la massima accortezza e ponendolo seppur con uno status diverso, sempre con “rispetto”, alla pari del personale militare in servizio; ricordando anche che il personale militare in quiescenza, precedentemente, è stato già in servizio e, pertanto, è un faro depositario di una memoria storica umana e di un prezioso bagaglio culturale ed esperenziale da tutelare, salvaguardare e da tramandare di esempio alle nuove generazioni di militari e civili.

4. DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO DEL PERSONALE MILITARE DELLE FORZE ARMATE

In questo paragrafo sono trattate le disposizioni procedurali in materia di “cessazioni dal servizio permanente del personale militare” di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, in riferimento a quanto disposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) del Ministero della Difesa; essendo procedure istruttorie molto articolate, ho preferito dare esposizione argomentale in una forma molto compendiata, per punti salienti, riferendo quanto segue.

Tengo a ripetere e a sottolineare, anche se sott’inteso, che queste disposizioni sono rivolte esclusivamente al solo personale delle Forze Armate, per quanto riguarda il personale della Guardia di Finanza i procedimenti sono di diretta competenza del Comando Generale della Guardia di Finanza e, pertanto, sono sottoposti ad altre forme normative, seppur per alcuni aspetti, assimilate.

Le disposizioni per il personale militare delle Forze Armate sono regolate da specifiche Circolari Ministeriali emesse dalla Difesa (15) e da fonti normative-legislative (16), in ogni caso, si precisa ancora che quanto qui di seguito riportato in trattazione:

a) si applica a tutte le categorie del personale militare in servizio permanente delle Forze Armate, fatta eccezione per gli Appuntati e i Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

b) per quanto attiene, invece, i Graduati (del ruolo Volontari) delle Forze Armate non sono al momento interessati alle procedure di cessazioni dal servizio permanente che comportano l’accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, tenuto conto che gli stessi non sono ancora in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.

4.1. MODALITA’ DI ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL CONGEDO

Categoria di “AUSILIARIA”

1) Il collocamento nella categoria dell’ausiliaria, disciplinato dagli articoli 886 e 992 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), avviene:

– per raggiungimento del limite d’età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza;

– a domanda dall’aspettativa per riduzione di quadri (per i soli Ufficiali);

– a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli artt. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall’art. 2, comma 3-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M. fino al 31 dicembre 2024;

– a domanda, qualora il militare si trovi a non più di 5 anni dal raggiungimento del limite d’età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per le pensioni di anzianità (cosiddetto “scivolo”). Tale fattispecie si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica con esclusione dell’Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto (la relativa procedura è disciplinata da specifica circolare emanata annualmente);

– a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice, nell’ipotesi di cui all’articolo 1094, comma 3 del C.O.M..

In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio avviene sempreché il militare sia in possesso dei requisiti pensionistici nonché dell’idoneità al servizio e previa manifestazione, da parte del personale interessato, della disponibilità a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 994 del C.O.M., il militare in “ausiliaria” non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’Amministrazione militare. L’inosservanza di tale divieto comporta l’immediato passaggio nella categoria della “riserva”, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell’“ausiliaria”.

2) Si precisa che, in tutte le suddette ipotesi di cessazione, opportunamente valutata la propria posizione, è prevista la possibilità da parte del militare interessato di optare, in alternativa al collocamento in “ausiliaria”, per l’incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione (c.d. “moltiplicatore”), ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, come modificato dall’art. 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94. In tal caso, l’interessato sarà collocato direttamente nella categoria della “riserva”.

Categoria della “RISERVA”

Fermo restando quanto precisato al, sopra riportato, punto 2) del precedente sottoparagrafo, le cessazioni dal servizio a domanda comportano il collocamento in congedo nella categoria della “riserva”, disciplinato dagli articoli 887, 933, commi 4 e 5, 995, 996 e 1008 del C.O.M., per:

– gli Ufficiali, che hanno compiuto almeno 25 anni di servizio effettivo ovvero rivestono il grado di Colonnello o equiparato e sempre che ne conservino l’idoneità;

– i Sottufficiali e i Graduati, che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo;

– l’Ufficiale che, trovandosi nelle condizioni di poter cessare a domanda dall’“aspettativa per riduzione di quadri” (A.R.Q.), rinunci espressamente a essere disponibile a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell’ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione.

La cessazione dal servizio comporta, altresì, il collocamento nella categoria della “riserva”, allorquando il militare, al raggiungimento del limite di età previsto per il proprio grado e ruolo di appartenenza, rinunci espressamente a essere collocato nella categoria dell’“ausiliaria”.

Categoria del “COMPLEMENTO”

Il personale militare, che presenta istanza intesa a ottenere la cessazione dal servizio permanente, viene collocato nella categoria del “complemento”, ai sensi dell’articolo 933, comma 6 del C.O.M., qualora abbia svolto:

– meno di 25 anni di servizio effettivo, se Ufficiale che non rivesta il grado di Colonnello o equiparato;

– meno di 20 anni di servizio effettivo, se Sottufficiale o Graduato.

d. Si puntualizza che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei tre anni successivi alla cessazione dal servizio e collocamento in una delle suddette “categorie del congedo”, i militari che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’Ente/Comando della Difesa svolta attraverso i medesimi poteri.

REQUISITI PER L’ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Per gli aspetti relativi ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, si rimanda a quanto disciplinato con le circolari applicative in materia (17).

4.2. MODALITA’ PROCEDURALI PER LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Nei sei sottoparagrafi che seguono si vanno a tratteggiare le “cessazioni dal servizio” del personale militare delle Forze Armate nelle varie casistiche o tipologie in base ai diversi requisiti sussistenti.

4.2.1. CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI ETA’

1) Presentazione delle dichiarazioni inerenti alla cessazione dal servizio

Al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare il relativo provvedimento con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio attivo per raggiungimento del limite di età, i Comandi/Enti di appartenenza degli interessati dovranno far pervenire (tramite uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, 4a Divisione (per gli Ufficiali) e 5a Divisione (per i Sottufficiali), almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima del collocamento in “congedo”, la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento).

Qualora alla data del raggiungimento del limite di età l’interessato non abbia maturato il diritto di accesso al trattamento pensionistico, sullo stesso modello il medesimo dovrà indicare, ricorrendo le condizioni per il prolungamento del servizio, l’opzione che intende esercitare, vale a dire:

– il prolungamento del servizio fino al conseguimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico, che gli spetterà ai sensi della normativa vigente;

– la cessazione dal servizio con differimento del diritto di accesso al trattamento pensionistico.

Al riguardo giova sottolineare che qualora l’interessato, dovendo cessare dal servizio per raggiunto limite d’età, non intenda essere collocato nella categoria dell’“ausiliaria”, può a domanda rinunciare al passaggio in tale categoria ed essere collocato direttamente nella categoria della “riserva”.

A tal fine, dovrà compilare l’istanza redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento), con il quale potrà anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”.

2) Istruttoria delle pratiche di cessazione

La suddetta “dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio” dovrà essere corredata della seguente documentazione:

– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico, predisposto dall’Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall’interessato. Esso dovrà essere redatto indicando chiaramente la data di maturazione dell’anzianità contributiva alla data di raggiungimento del limite di età; se il requisito contributivo minimo non è stato ancora maturato, il citato prospetto dovrà indicare la data di conseguimento dello stesso, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio. Si soggiunge che detto prospetto contributivo dovrà essere redatto in forma chiara e dovrà riportare unicamente i periodi formalmente riconosciuti utili dalle Autorità competenti.

Per il personale della Marina Militare, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma;

– copia aggiornata dello “Stato di servizio” (per gli Ufficiali) o del “Foglio matricolare” (per i Sottufficiali); Per il personale della Marina Militare il documento matricolare verrà acquisito d’ufficio dalla Direzione Generale per il Personale Militare;

– l’attestazione relativa al servizio prestato “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, ai fini della promozione a titolo onorifico ai sensi dell’articolo 1084-bis del C.O.M., redigendo il fac-simile in allegato B alla circolare n. M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite;

– solo per il personale da collocare in “ausiliaria” (quindi per coloro che utilizzano l’apposito modello specifico): la “Scheda notizie” annessa al presente compendio, necessaria all’aggiornamento della Banca Dati del personale in “ausiliaria” costituita presso la Direzione Generale per il Personale Militare per la gestione dell’eventuale impiego presso l’Amministrazione Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni; sarà cura del Comando/Ente comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella “Scheda notizie” rispetto alla data di cessazione dal servizio;

– l’annessa dichiarazione del militare relativa alla gestione dei dati, in riferimento all’Informativa sulla privacy.

La Direzione Generale del Personale Militare, attraverso le Unità Organizzative preposte, completata l’istruttoria, provvederà a:

– emettere il relativo “Decreto di cessazione”;

– inviare comunicazione della cessazione al Comando/Ente che amministra l’interessato;

– trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del “Decreto di cessazione” alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (solo qualora la cessazione dal servizio permanente comporti il collocamento nell’ausiliaria), al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

4.2.2. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ALMENO 40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO

1) Presentazione delle domande di cessazione

La domanda di cessazione, con contestuale richiesta di collocamento in “ausiliaria”, deve essere redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento); essa dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione.

Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.

In alternativa al collocamento in “ausiliaria”, il militare interessato può chiedere di optare per il c.d. “moltiplicatore”, con conseguente collocamento nella categoria della “riserva”, utilizzando l’apposito modello di domanda (di riferimento), che dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione, per le motivazioni indicate al successivo sottoparagrafo Cessazione dal servizio a domanda con accesso al trattamento pensionistico anticipato nel punto 1).

Farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda.

2) Istruttoria delle domande di cessazione

La fase istruttoria della domanda a cura dei Comandi/Enti interessati dovrà essere completata in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente della Direzione Generale per il Personale Militare:

– almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento in “ausiliaria”;

– almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento nella “riserva”.

Il Comando/Ente di appartenenza dell’interessato dovrà trasmettere la domanda, tramite i citati indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it, corredata dei relativi pareri della linea gerarchica:

– al II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, 4a Divisione (per gli Ufficiali) e 5a Divisione (per i Sottufficiali);

– al competente Organo di impiego (Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito; Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina; Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto), che dovrà rilasciare il relativo “nulla osta” alla “cessazione dal servizio dell’amministrato”, comprensivo dell’indicazione dell’insussistenza di eventuali obblighi di ferma speciali, da inviare direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico; per il personale della Marina Militare, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma;

– copia aggiornata dello “Stato di servizio” (per gli Ufficiali) o del “Foglio matricolare” (per i Sottufficiali); per il personale della Marina Militare detto documento matricolare, come precedentemente specificato, verrà acquisito d’ufficio;

– l’attestazione relativa al servizio prestato “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, ai fini della promozione a “titolo onorifico” ai sensi dell’articolo 1084-bis del C.O.M., redigendo il fac-simile in allegato B alla circolare n. M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite;

– solo per il personale da collocare in “ausiliaria” (quindi per coloro che utilizzano l’apposito modello di domanda di riferimento):

– la “Scheda notizie” annessa al presente compendio, necessaria all’aggiornamento della Banca Dati del personale in “ausiliaria” costituita presso la Direzione Generale per il Personale Militare per la gestione dell’eventuale impiego presso l’Amministrazione Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni; sarà cura del Comando/Ente comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella “Scheda notizie” rispetto alla data di cessazione dal servizio;

– l’annessa dichiarazione del militare relativa alla gestione dei dati in riferimento all’Informativa sulla privacy.

La Direzione Generale per il Personale Militare, completata l’istruttoria, provvederà a:

– emettere il relativo “Decreto di cessazione”;

– inviare comunicazione della cessazione al Comando/Ente che amministra l’interessato;

– trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del “Decreto di cessazione” alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL, solo qualora la cessazione dal servizio permanente comporti il collocamento nell’ausiliaria), al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

4.2.3. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO

1) Presentazione delle domande di cessazione

La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento), dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data richiesta per la cessazione.

Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.

Il rispetto di tale tempistica è indispensabile al fine di evitare soluzione di continuità tra l’erogazione del trattamento economico di servizio e quello pensionistico, in quanto la gestione dei trattamenti pensionistici del personale dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri collocato nella categoria della “riserva” è di competenza dell’INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che necessita di ricevere tutta la documentazione amministrativa necessaria per il calcolo della pensione tassativamente almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la cessazione dal servizio.

Infatti, il termine di 270 giorni tiene conto della complessità dei due distinti, ma connessi, procedimenti, quello di cessazione dal servizio e quello di calcolo ed erogazione del trattamento pensionistico, articolati in varie fasi che coinvolgono Enti e Uffici non solo dell’Amministrazione della Difesa (A.D.) ma anche di altra Amministrazione pubblica.

Corre l’obbligo di evidenziare, al riguardo che, ai sensi dell’articolo 59, comma 21 della Legge n. 449/1997, le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento.

2) Istruttoria delle domande di cessazione

Il Comando/Ente di appartenenza dell’interessato dovrà trasmettere la suddetta domanda, tramite i citati indirizzi di posta elettronica (persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it), corredata dei relativi pareri della linea gerarchica:

– al II Reparto di questa Direzione Generale, 4a Divisione (per gli Ufficiali) e 5a Divisione (per i Sottufficiali);

– al competente Organo di impiego (Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito; Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina; Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto), che dovrà rilasciare il relativo “nulla osta” alla “cessazione dal servizio” dell’amministrato, comprensivo dell’indicazione dell’insussistenza di eventuali obblighi di ferma speciali, da inviare direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare.

All’uopo, si raccomandano i Comandi/Enti interessati a completare la fase istruttoria in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente della Direzione Generale per il Personale Militare almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, onde consentire a PERSOMIL di adottare il relativo provvedimento di cessazione almeno 120 (centoventi) giorni prima della suddetta data di cessazione.

Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico, predisposto dall’Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall’interessato; esso dovrà essere redatto indicando chiaramente la data di maturazione dei requisiti necessari per il diritto di accesso al trattamento pensionistico; quest’ultima (la lata di maturazione) deve essere, infatti, bene evidenziata nel prospetto e tenuta distinta da quella derivante dall’applicazione della cosiddetta finestra mobile e dei mesi aggiuntivi, nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga con il solo requisito contributivo; per il personale della Marina Militare, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma;

– copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali). Per il personale della Marina Militare il documento matricolare, già in possesso della competente Divisione del V Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, verrà acquisito d’ufficio;

– l’attestazione relativa al servizio prestato “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, ai fini della promozione a “titolo onorifico” ai sensi dell’articolo 1084-bis del C.O.M., redigendo il fac-simile in allegato B alla circolare n. M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite.

La Direzione Generale per il Personale Militare, completata l’istruttoria, provvederà a:

– emettere il relativo “Decreto di cessazione”;

– inviare comunicazione al Comando/Ente che amministra l’interessato;

– trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del “Decreto di cessazione” al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

4.2.4. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA SENZA ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA’

1) Presentazione delle domande di cessazione

Il personale militare che presenta domanda di cessazione dal servizio permanente, ma nei cui confronti non si sono realizzate le condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, sarà collocato in “congedo” nella categoria della “riserva” o del “complemento” secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento), dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa.

2) Istruttoria delle domande di cessazione

Il Comando/Ente di appartenenza dell’interessato dovrà trasmettere la suddetta domanda, tramite i citati indirizzi di posta elettronica (persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it), corredata dei relativi pareri della linea gerarchica:

– al II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, 4a Divisione (per gli Ufficiali), 5a Divisione (per i Sottufficiali) e 6a Divisione (per i Graduati dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare);

– al competente Organo di impiego (Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito; Direzione per l’Impiego del Personale Militare della Marina; Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – I Reparto), che dovrà rilasciare il relativo “nulla osta” alla “cessazione dal servizio dell’amministrato”, comprensivo dell’indicazione dell’insussistenza di eventuali obblighi di ferma speciali, da inviare direttamente alla Direzione Generale del Personale Militare.

All’uopo, si raccomandano i Comandi/Enti interessati a completare la fase istruttoria in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente della Direzione Generale per il Personale Militare almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato.

La suddetta domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

– copia aggiornata dello “Stato di servizio” (per gli Ufficiali) o del “Foglio matricolare” (per i Sottufficiali e per i Graduati). Per il personale della Marina Militare il documento matricolare, già in possesso della competente Divisione del V Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, verrà acquisito d’ufficio;

– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico, predisposto dall’Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall’interessato; per il personale della Marina Militare, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma;

– l’attestazione relativa al servizio prestato “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, ai fini della promozione a “titolo onorifico” ai sensi dell’articolo 1084-bis del C.O.M.: limitatamente all’ipotesi di cessazione nella categoria della riserva; redigendo il fac-simile in allegato B alla circolare n. M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite.

4.2.5. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

1) Presentazione delle domande di cessazione

La domanda di cessazione dal servizio dall’“aspettativa per riduzione di quadri” (A.R.Q.), con conseguente collocamento in “ausiliaria”, redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento), dovrà essere presentata dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa.

Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.

In alternativa al collocamento in “ausiliaria”, l’Ufficiale può chiedere di rinunciare al passaggio in tale categoria ed essere collocato direttamente nella categoria della “riserva”. A tal fine dovrà compilare la domanda redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento), dove potrà eventualmente anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”. In tal caso il modello di domanda dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione, per le motivazioni indicate al precedente sottoparagrafo Cessazione dal servizio a domanda con accesso al trattamento pensionistico anticipato, punto 1).

Farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda.

2) Istruttoria delle domande di cessazione

La fase istruttoria della domanda a cura dei Comandi/Enti interessati dovrà essere completata in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente della Direzione Generale per il Personale Militare:

– almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento in “ausiliaria”;

– almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento nella “riserva”.

Il Comando/Ente che amministra il richiedente dovrà far pervenire, tramite i più volte menzionati indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it, alla 4a Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare detta domanda che dovrà essere corredata del relativo parere dell’Organo di impiego solo qualora l’Ufficiale sia stato richiamato in servizio dall’“aspettativa per riduzione di quadri”.

La domanda dovrà essere, altresì, corredata della seguente documentazione:

– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico predisposto dall’Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall’interessato. Esso dovrà essere redatto indicando chiaramente la data di maturazione dei requisiti necessari per il diritto di accesso al trattamento pensionistico (tenendo presenti le indicazioni innanzi riportate); per il personale della Marina Militare, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Intendenza della Marina Militare di Roma;

– copia aggiornata dello stato di servizio, per il personale della Marina Militare il documento matricolare verrà acquisito d’ufficio;

– l’attestazione relativa al servizio prestato “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, ai fini della promozione a “titolo onorifico” ai sensi dell’articolo 1084-bis del C.O.M., redigendo il fac-simile in allegato B alla circolare n. M_D GMIL REG2020 0111327 del 6 marzo 2020 e attenendosi alle disposizioni ivi impartite;

– solo per il personale da collocare in “ausiliaria” (quindi, per coloro che utilizzano l’apposito modello di domanda di riferimento):

– la “Scheda notizie”, necessaria all’aggiornamento della Banca Dati del personale in ausiliaria costituita presso la Direzione Generale per il Personale Militare per la gestione dell’eventuale impiego presso l’Amministrazione Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni; sarà cura del Comando/Ente comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella “Scheda notizie” rispetto alla data di cessazione dal servizio;

– l’annessa dichiarazione del militare relativa alla gestione dei dati, in riferimento all’Informativa sulla privacy.

Si ricorda che la facoltà di presentare domanda tesa ad ottenere la cessazione dal servizio permanente ai sensi dell’articolo 2229, commi 1-5 (c.d. “scivolo”) del C.O.M. è preclusa agli Ufficiali collocati in “aspettativa per riduzione di quadri” (A.R.Q.), destinatari del disposto di cui all’articolo 909, comma 4 del medesimo C.O.M..

La Direzione Generale per il Personale Militare, completata l’istruttoria provvederà a:

– emettere il relativo “Decreto di cessazione”;

– inviare comunicazione al Comando/Ente che amministra l’interessato;

– trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del “Decreto di cessazione” alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (solo qualora la cessazione dal servizio permanente comporti il collocamento nell’ausiliaria), al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

4.2.6. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA AL TERMINE DEL MANDATO TRIENNALE PER LE AUTORITA’ DI VERTICE

1) Presentazione delle domande di cessazione

Ai sensi dell’articolo 1094, comma 3 del C.O.M., nei confronti degli Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa o di Forza Armata, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri o Segretario Generale del Ministero della Difesa, qualora al termine del mandato non abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il grado, può essere disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età.

La domanda di cessazione, con contestuale richiesta di collocamento in ausiliaria, deve essere redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento) e presentata presso l’Ente di Vertice, almeno 90 (novanta) giorni prima del termine del mandato.

In alternativa al collocamento in “ausiliaria”, l’Autorità interessata può chiedere di rinunciare al passaggio in tale categoria ed essere collocata direttamente nella categoria della riserva. A tal fine, dovrà compilare l’istanza redatta in conformità all’apposito modello (di riferimento), con il quale potrà eventualmente anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”, da presentare presso l’Ente di Vertice, almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima del termine del mandato.

2) Istruttoria delle pratiche di cessazione

La fase istruttoria della domanda da parte dell’Ente di Vertice dovrà essere completata in modo che la documentazione pervenga (tramite uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) alla 4a Divisione del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare:

– almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento in ausiliaria;

– almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall’interessato, nel caso di collocamento nella riserva.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

– prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all’accesso al trattamento pensionistico;

– copia aggiornata dello “Stato di servizio”; per il personale della Marina Militare il documento matricolare verrà acquisito d’ufficio dalla Direzione Generale per il Personale Militare;

– solo per il personale da collocare in “ausiliaria” (quindi per coloro che utilizzano l’apposito modello di domanda di riferimento):

– la “Scheda notizie”, necessaria all’aggiornamento della Banca Dati del personale in “ausiliaria” costituita presso la Direzione Generale per il Personale Militare per la gestione dell’eventuale impiego presso l’Amministrazione Difesa o altre Pubbliche Amministrazioni; sarà cura del Comando/Ente comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella “Scheda notizie” rispetto alla data di cessazione dal servizio;

– l’annessa dichiarazione del militare relativa alla gestione dei dati, in riferimento all’Informativa sulla privacy.

La Direzione Generale per il Personale Militare, completata l’istruttoria, provvederà a:

– emettere il relativo “Decreto di cessazione”;

– inviare comunicazione della cessazione all’Ente di Vertice;

– trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del “Decreto di cessazione” alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL, solo qualora la cessazione dal servizio permanente comporti il collocamento nell’“ausiliaria”), all’Ente di Vertice dell’Autorità interessata e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

5. LA COSTITUZIONE DEI POLI NAZIONALI E LORO FUNZIONI NELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’INPS

In base a quanto riferito nei Paragrafi 2. e 3., l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a seguito di Protocolli d’Intesa firmati con le singole Forze Armate e il Corpo della Guardia di Finanza ha dovuto necessariamente rivedere la sua organizzazione interna al fine di adeguarla per la gestione delle attribuzioni relative al personale militare, sviluppando, definendo e concludendo questo percorso “operativo-amministrativo-funzionale” nel periodo compreso dal 2017 al 2020.

Si ricorda che tali Protocolli d’Intesa rientrano nell’ottica di collaborazione e in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; per quanto concerne la nostra trattazione, con la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto previdenziale sono stati approvati gli schemi dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e le Istituzioni Militari per lo svolgimento delle attività di collaborazione in materia di gestione del transito dalla posizione “ausiliaria” a quella di “riserva”, della posizione assicurativa e delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, nonché delle posizioni previdenziali e delle prestazioni creditizie.

Non escludendo le difficoltà iniziali, l’INPS è comunque riuscito a superare, in breve tempo, le criticità, riorganizzandosi in apposite strutture “funzionali-amministrative”, denominate “Poli Nazionali di Forza Armata” e “di Corpo” che, articolate in “unità organizzative”, sono state incardinate in specifiche Direzioni Provinciali INPS, quest’ultime individuate e scelte sulla base di una territorialità geografica esprimente anche una certa affinità e relazione di tradizioni con la Forza Armata corrispondente al Polo d’assegnazione od anche in associazione con il c.d. “requisito di prossimità/collegamento” con i dedicati “Enti di filtro amministrativo” delle rispettive Istituzioni Militari.

L’iniziativa di costituire questi Poli, a valenza nazionale, ha favorito di molto lo snellimento delle procedure e delle istruttorie per la definizione delle prestazioni richieste dal personale militare con conseguenti e sostanziali risparmi di costi di gestione delle amministrazioni coinvolte.

I Poli Nazionali di “Forza Armata” e di “Corpo” istituiti presso le Direzioni Provinciali INPS di riferimento, nell’ambito dell’Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali, sono articolati ognuno in due specifici “moduli organizzativi” chiamati:

a) Linea di prodotto servizio “Polo gestione posizione assicurativa – prestazioni pensionistiche in vigenza”;

b) Linea di prodotto servizio “Polo prestazioni pensionistiche e previdenziali – gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali riguardanti la singola Forza Armata”.

Questo paragrafo è dedicato, quindi, ad illustrare i Poli Nazionali INPS tracciandone, per ognuno, una presentazione e profilazione di carattere istitutivo, evidenziando che essi, a fattor comune, svolgono, nell’ambito del personale di ogni “Forza Armata” o di “Corpo (per la Guardia di Finanza)” attività amministrativa relativa alla gestione di: posizione assicurativa; prestazioni pensionistiche; prestazioni previdenziali e creditizie; domande di riscatto e di ricongiunzione ai fini pensionistici, di computo, di contribuzione volontaria e di contribuzione volontaria; riscatto ai fini TFS; definizione del primo pagamento dei trattamenti pensionistici; prima liquidazione e riliquidazione TFS (indennità di buonuscita).

Chiarisco che nel riportare, qui di seguito, i Poli Nazionali INPS ho provveduto a rispettare un ordine di Forza Armata e, pertanto, non in relazione alla loro data di costituzione che in funzione di quest’ultima il primo Polo ad essere stato costituito risulta essere quello dell’Arma dei Carabinieri istituito nell’anno 2017, mentre tutti gli altri sono stati costituiti tra il 2019 e il 2020; il Polo dell’Aeronautica Militare, invece, è stato costituito nel novembre 2020, pur essendo l’ultimo nato, è molto significativo poiché completa l’intero processo di adeguamento strutturale organizzativo dell’INPS per il “personale militare in quiescenza”.

5.1. POLI NAZIONALI INPS DELLE “FORZE ARMATE”

5.1.1. POLO NAZIONALE ESERCITO

Il Polo Nazionale Esercito operativo dal 1° novembre 2019 presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, nell’ambito della Direzione Regionale INPS Abruzzo, è stato costituito, in pari data, a seguito del Protocollo d’Intesa firmato a Roma il 31 luglio 2019 tra il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico.

A questo specifico Polo sono attribuite le competenze previdenziali e assistenziali per tutto il personale dell’Esercito Italiano contenute nella Circolare INPS n. 132 del 30 ottobre 2019.

In relazione a questo asset organizzativo l’Esercito, inoltre, al fine di uniformare le procedure interne di Forza Armata e le tempistiche di erogazione del trattamento pensionistico a favore del proprio personale ha provveduto a centralizzare le relative attività di gestione amministrativa presso il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito (CNA Esercito) con sede a Roma.

Momento della firma del Protocollo di Intesa tra Esercito Italiano e INPS

La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Esercito – INPS” tra il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di C.A. Salvatore Farina e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico

Inaugurazione del Polo Nazionale Esercito presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti – Direzione Regionale INPS Abruzzo

5.1.2. POLO NAZIONALE MARINA MILITARE

Il Polo Nazionale Marina Militare operativo dal 1° ottobre 2020 presso la Direzione Provinciale INPS di La Spezia, nell’ambito della Direzione Regionale INPS Liguria, è stato costituito, in pari data, a seguito del Protocollo d’Intesa firmato a Roma il 15 settembre 2020 nella Sala dei Marmi del Palazzo della Marina, tra il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico.

A questo specifico Polo sono attribuite le competenze previdenziali e assistenziali per tutto il personale della Marina Militare contenute nella Circolare INPS n. 120 del 16 ottobre 2020.

In relazione a questo asset organizzativo la Marina Militare, inoltre, al fine di uniformare le procedure interne di Forza Armata e le tempistiche di erogazione del trattamento pensionistico a favore del proprio personale ha provveduto a centralizzare le relative attività di gestione amministrativa presso il Reparto Trattamento Pensionistico (RTP) operante alle dipendenze della Direzione di Intendenza della Marina Militare con sede a Roma.

La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Marina Militare – INPS” tra il Capo di Stato Maggiore della Marina Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico

5.1.3. POLO NAZIONALE AERONAUTICA MILITARE

Il Polo Nazionale Aeronautica Militare operativo dal 1° novembre 2020 presso la Filiale Metropolitana di Roma Tuscolano della Direzione Provinciale INPS di Roma, nell’ambito della Direzione Regionale INPS Lazio, è stato costituito 1° luglio 2020 a seguito del Protocollo d’Intesa firmato a Roma il 10 febbraio 2020 presso il Palazzo dell’Aeronautica, tra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico.

A questo specifico Polo sono attribuite le competenze previdenziali e assistenziali per tutto il personale dell’Aeronautica Militare contenute nella Circolare INPS n. 123 del 23 ottobre 2020.

In relazione a questo asset organizzativo l’Aeronautica Militare, inoltre, al fine di uniformare le procedure interne di Forza Armata e le tempistiche di erogazione del trattamento pensionistico a favore del proprio personale ha provveduto a centralizzare le relative attività di gestione amministrativa presso il Reparto Amministrazione del Servizio Commissariato e Amministrazione del Comando Logistico Aeronautica Militare (RA/COMLOG AM) con sede a Roma.

Sottoscritto Protocollo d'intesa tra INPS e Aeronautica Militare -  ForzeArmate.org

La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Aeronautica Militare – INPS” tra il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di S.A. Alberto Rosso e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico

5.1.4. POLO NAZIONALE ARMA DEI CARABINIERI

Il Polo Nazionale Arma dei Carabinieri operativo dal 1° ottobre 2017 presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, nell’ambito della Direzione Regionale INPS Abruzzo, è stato costituito, in pari data, a seguito del Protocollo d’Intesa firmato a Roma il 1° agosto 2017 presso il Comando Generale dei Carabinieri, tra il Comandante dell’Arma Generale di Corpo d’Armata Tullio Del Sette e il Presidente dell’INPS Tito Michele Boeri.

A questo specifico Polo sono attribuite le competenze previdenziali e assistenziali per tutto il personale dell’Arma dei Carabinieri contenute nella Circolare INPS n. 131 del 19 settembre 2017.

In relazione a questo asset organizzativo l’Arma dei Carabinieri, inoltre, al fine di uniformare le procedure interne di Forza Armata e le tempistiche di erogazione del trattamento pensionistico a favore del proprio personale ha provveduto a centralizzare le relative attività di gestione amministrativa presso il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri.

Merita evidenziare che il Polo Nazionale Arma dei Carabinieri ha sede nella stessa Città, appunto Chieti, dove dal 2001 ha sede anche il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri (CNA CC).

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La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Arma dei Carabinieri – INPS” tra il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di C.A. Tullio Del Sette e il Presidente dell’INPS Tito Michele Boeri

5.2. POLO NAZIONALE INPS DI “CORPO”

5.2.1. POLO NAZIONALE GUARDIA DI FINANZA

Il Polo Nazionale Guardia di Finanza operativo dal 1° settembre 2019 presso la Direzione Provinciale INPS di Viterbo, nell’ambito della Direzione Regionale INPS Lazio, è stato costituito, in pari data, a seguito del Protocollo d’Intesa firmato a Roma il 29 luglio 2019 presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, tra il Comandante Generale del Corpo Generale di C.A. Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico.

A questo specifico Polo sono attribuite le competenze previdenziali e assistenziali per tutto il personale del Corpo della Guardia di Finanza contenute nella Circolare INPS n. 118 del 14 agosto 2019.

In relazione a questo asset organizzativo la Guardia di Finanza, inoltre, al fine di uniformare le procedure interne del Corpo e le tempistiche di erogazione del trattamento pensionistico a favore del proprio personale ha provveduto a centralizzare le relative attività di gestione amministrativa presso il IV Reparto – Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza del Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza con sede a Roma.

Al via protocollo d'intesa Inps-Guardia di Finanza -

Foto ricordo del giorno della firma del Protocollo d’Intesa “Guardia di Finanza – INPS” tra il Comandante Generale della Guardia di Finanza Generale di C.A. Giuseppe Zafarana e il Presidente dell’INPS Pasquale Tridico

5.2. LA PROPOSTA “TIBERI” PER LA RIDENOMINAZIONE DEI POLI NAZIONALI INPS

In questo sottoparagrafo, che conclude anche quanto complessivamente argomentato nell’ampio studio “dottrinale”, presento una mia interessante “proposta per la ridenominazione dei Poli Nazionali INPS”.

Infatti, ai fini di un ulteriore miglioramento contestualizzato all’“onomastica ordinamentale amministrativa” per l’uso di una nomenclatura più appropriata e rispondente alle funzioni e attribuzioni amministrative delle cinque Strutture organizzative INPS attualmente denominate “Poli Nazionali” in questa forma:

– POLO NAZIONALE ESERCITO;

– POLO NAZIONALE MARINA MILITARE;

– POLO NAZIONALE AERONAUTICA MILITARE;

– POLO NAZIONALE ARMA DEI CARABINIERI;

– POLO NAZIONALE GUARDIA DI FINANZA;

propongo al Presidente e al Consiglio d’Amministrazione (CdA) dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a livello di mia iniziativa quale “pensiero istituzionale” di voler valutare la possibilità della ridenominazione dei predetti “Poli” in “Centri Unici di Gestione INPS” di “Forza Armata” e di “Corpo (per la Guardia di Finanza)” adottando in seguito – attraverso una Deliberazione del CdA di concerto con una Circolare applicativa INPS della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi – le seguenti “denominazioni” (in associazione ai relativi acronimi):

– CENTRO UNICO DI GESTIONE ESERCITO (CUGE);

– CENTRO UNICO DI GESTIONE MARINA MILITARE (CUGMM);

– CENTRO UNICO DI GESTIONE AERONAUTICA MILITARE (CUGAM);

– CENTRO UNICO DI GESTIONE ARMA DEI CARABINIERI (CUGC o CUGCC);

– CENTRO UNICO DI GESTIONE GUARDIA DI FINANZA (CUGGF).

Entrando più nello specifico, sulla base di riflessioni personali di studio “organizzativo-ordinamentale” e di osservazioni delle “funzioni amministrative dell’INPS”, la motivazione che ho individuato, ritenuta valida e che ha dato origine alla determinazione in scrittura di questa mia proposta di modificazione consiste nella seguente: seppur i “Poli Nazionali” sono Uffici amministrativi “concreti” e, dalla loro costituzione, operanti in pieno “esercizio” (con livelli produttivi e di perfomance di rilievo), collocati in precise e ragionate posizioni organizzative-territoriali (all’interno di designate Direzioni Provinciali INPS) – caratterizzati, per atti istitutivi, dalla sussistenza dell’indispensabilità per il pubblico servizio a favore dei “militari in quiescenza” rientranti nel sistema pensionistico italiano – con le denominazioni attualmente assegnate però, pur se si va ad identificare e a comprendere che si tratta di un “accentramento” di specifiche competenze, la terminologia utilizzata o adottata a tutt’oggi, comunque, sembra indicare “entità di strutture organizzative” apparentemente “neutre” ed “indefinite”, se non fosse per il seguire del nome della “Forza Armata” o del “Corpo” di riferimento. Ovvero, l’indicazione del nome di “Polo Nazionale”, per quanto possa essere un richiamo a una “ripartizione o “settorializzazione organizzativa”, non dimostra, invece, di avere particolare appropriatezza e idoneità lessicale ad identificare, esprimere e definire completamente, con giustezza e aderenza di dettaglio, pure l’effettiva e reale funzione fondamentale di “gestione” attribuita ad esso per le “attività amministrative INPS” del rispettivo “personale militare” nelle precise “linee di prodotto” (posizioni/prestazioni pensionistiche, previdenziali e creditizie); oltretutto, ricordo che i “Poli Nazionali” prima ancora delle appena richiamate funzioni assolvono anche alle istruttorie in materia di “gestione” del transito dalla posizione di “ausiliaria” a quella della “riserva”.

In riferimento a quanto esposto in questo sottoparagrafo, pertanto, invito il Presidente dell’INPS a raccogliere, considerare e attenzionare la mia ideazione e iniziativa, al fine che da spunto “istituzionale” possa effettivamente trasformarsi e concretizzarsi in un apprezzabile contributo di perfezionamento per un’evoluzione della governance organizzativa dell’Ente previdenziale.

ANGELO TIBERI

NOTE AL TESTO

(1) Transitati nella posizione di “riserva” (dalla posizione di “ausiliaria”).

Il militare cessa di appartenere alla categoria dell’“ausiliaria” e transita nella categoria della “riserva” per: limiti di età, rinuncia espressa o motivi sanitari (articolo 995 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66).

La categoria della “riserva” comprende il personale militare che avendo cessato dal servizio permanente o dall’“ausiliaria” ha obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

Per gli Ufficiali è prevista una particolare forma di avanzamento: l’Ufficiale nella “riserva” può avanzare, esclusivamente ad anzianità, al grado superiore a quello con il quale l’interessato ha cessato dal servizio permanente, deve riunire i requisiti previsti dalla legge e consegue la promozione dopo che siano stati promossi gli Ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente. Il personale militare permane nella Riserva sino al raggiungimento di limiti di età dettati dalla legge dopo i quali transita nella categoria del congedo assoluto dove si può essere collocati ancor prima dei predetti limiti di età, qualora il militare non conservi l’idoneità al servizio incondizionato. In particolare, i limiti di età sono i seguenti: 73 anni se il militare è Ufficiale Generale o Ammiraglio di qualsiasi grado; 70 anni se il militare è Ufficiale Superiore o Ufficiale Inferiore già in servizio permanente.

Per l’Ufficiale alla fine del periodo di “ausiliaria” viene redatto il “decreto di cessazione” ed il fascicolo amministrativo dell’interessato sarà successivamente gestito dall’INPS che corrisponderà il “trattamento di quiescenza definitivo”.

A riguardo di ciò sono stati adottati i relativi schemi di Protocollo d’Intesa tra l’INPS, le singole Forze Armate e la Guardia di Finanza, per lo svolgimento delle attività di collaborazione in materia di gestione del transito del personale militare cessato dal servizio permanente e l’assunzione in carico per la gestione della posizione assicurativa e delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, nonché delle posizioni previdenziali e delle prestazioni creditizie.

(2) Dei ruoli: “Marescialli” e “Sergenti”, per l’Esercito Italiano, la Marina Militare e l’Aeronautica Militare; “Comuni” per la Marina Militare; “Marescialli” e “Sovrintendenti” per l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza.

In riferimento a quanto riportato nella nota 1 a riguardo del passaggio nella “riserva” per i Sottufficiali provenienti dal Servizio delle Forze Armate il limite di età è di 65 anni; alla fine del periodo di “ausiliaria” viene redatto il “decreto di cessazione” ed il fascicolo amministrativo dell’interessato sarà successivamente gestito dall’INPS che corrisponderà il trattamento di quiescenza definitivo.

(3) Ruoli: “Volontari in servizio permanente” (VSP)” per l’Esercito Italiano, la Marina e l’Aeronautica Militare (trattasi di un ruolo della categoria dei “Graduati” di Truppa, con ferma permanente, istituito con Decreto Legislativo del 12 maggio 1995 n. 196 concernente “Attuazione dell’articolo 3 della Legge 6 marzo 1992 n. 216, in materia di riordino dei ruoli. Modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate); “Appuntati e Carabinieri” per l’Arma dei Carabinieri; “Appuntati e Finanzieri” per il Corpo della Guardia di Finanza.

Anche se è da precisare che, al momento, i Volontari Graduati in “servizio permanente” dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ancora non hanno maturato i requisiti ordinari pensionistici in base a quanto disposto dai dettami della normativa vigente.

(4) Il Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), è un testo normativo della Repubblica Italiana, emanato con Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 disciplinante l’organizzazione, il funzionamento e i compiti della difesa militare e delle Forze Armate italiane entrato in vigore il 10 ottobre 2010 e periodicamente aggiornato, con cadenza annuale, dalle successive integrazioni normative prodotte nel tempo; infatti, attraverso questo Codice, si è cercato di costituire in una raccolta unica, tutte quelle disposizioni che individuano, regolano e stabiliscono tutta quella serie di procedimenti, funzioni e caratteristiche strutturali e operative esclusive alla Difesa.

Il C.O.M. si compone di 9 libri: I Libro – Organizzazione e funzioni; II Libro – Beni; III Libro – Amministrazione e contabilità; IV Libro – Personale militare; V Libro – Personale civile e ausiliario delle Forze Armate; VI Libro – Trattamento economico, assistenza e benessere; VII Libro – Trattamento previdenziale e per le invalidità di servizio; VIII Libro – Servizio militare e servizio degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale; IX – Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

(5) L’INPDAP, istituito nel 1994 con il Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n. 479 recante “Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”, è stato un ente pubblico non economico che si occupava di previdenza e altri servizi riservati ai dipendenti del settore pubblico.

L’INPDAP, infatti, nasce dalla fusione di questi tre enti preesistenti, soppressi dal 18 febbraio 1993: ENPAS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i dipendenti Statali), INADEL (Istituto Nazionale per l’Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali) ed ENPDEP (Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di diritto Pubblico).

(6) PERSOMIL, istituita con Decreto Legislativo 16 giugno 1997 n. 264 e operativa dal 1° aprile 1998 è la Direzione risultante dal “raggruppamento” delle quattro preesistenti Direzioni Generali riguardanti il personale militare delle Forze Armate: Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito (UFFESERCITO, che era stata istituita con Decreto Ministeriale 11 settembre 1966), Direzione Generale per i Sottufficiali e Truppa dell’Esercito (SOTTUFFESERCITO); Direzione Generale per il Personale Militare (MARIPERS); Direzione Generale per il Personale Militare dell’Aeronautica Militare (PERSAEREO).

PERSOMIL, ha “ereditato” anche parte delle attribuzioni, relative al personale militare, già di competenza delle disciolte Direzioni “del Contenzioso” (CONTENDIFE), “delle Pensioni” (DIFEPENSIONI) e “delle Provvidenze per il Personale” (DIFEASSIST) ed ha assorbito anche alcune competenze derivategli dalla soppressa Direzione Generale della Leva, del Reclutamento Obbligatorio, della Militarizzazione, della Mobilitazione Civile e dei Corpi Ausiliari (LEVADIFE).

In pratica, PERSOMIL, amministra – a qualunque livello (disciplina, reclutamento, stato giuridico, avanzamento, riconoscimenti, trattamento economico, pratiche relativi ai militari feriti, caduti e/o dispersi in guerra/pace) – tutto il personale militare in servizio (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati Volontari e Truppa, compresi i volontari nelle ferme prefissate) dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri oltre al personale del Servizio Assistenza Spirituale alle Forze Armate (facente capo all’Ordinariato Militare); in precedenza anche dei Corpi Ausiliari del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) e della Croce Rossa Italiana (C.R.I.).

(7) PREVIMIL, istituita con Decreto Legislativo 6 ottobre 2005 n. 216 è la Direzione subentrata al posto della Direzione Generale della Leva, del Reclutamento Obbligatorio, della Militarizzazione, della Mobilitazione Civile e dei Corpi Ausiliari (LEVADIFE) che è stata soppressa a seguito dello stesso Decreto Legislativo, in base alle esigenze sopravvenute con la sospensione della leva obbligatoria (dal 1° gennaio 2005 ed effettiva dal 1° luglio 2005 con Legge 23 agosto 2004 n. 226) e con la relativa professionalizzazione del servizio militare (Legge 14 novembre 2000 n. 331).

PREVIMIL ha assunto le competenze per il personale militare delle Forze Armate in quiescenza (non più in servizio attivo), in materia di pensioni, di equo indennizzo e cause di servizio (con la soppressione a decorrere dal 31 dicembre 1998 della Direzione Generale delle Pensioni – DIFEPENSIONI) e quelle concernenti l’inserimento e la collocazione nel mondo del lavoro dei militari Volontari di truppa in ferme prefissate, al termine del loro servizio, alleggerendo così anche le funzioni di PERSOMIL.

(8) La Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede presso il Centro Direzionale per il Personale Militare (CDPM) “Maresciallo d’Italia Giovanni Messe” nella Città Militare della Cecchignola – Roma, si è riconfigurata nel suo ordinamento attuale in data 1° giugno 2013 a seguito del Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013, strutturandosi in 5 Reparti d’area funzionale (articolati in 13 Divisioni e 7 Servizi), di cui ognuno dedicato alla gestione di specifici compiti e attribuzioni.

Entrando più in particolare nella struttura di PERSOMIL, risulta essere così ordinata:

– Ufficio del DIRETTORE GENERALE;

– Sezione Relazioni con il Pubblico;

– Servizio Coordinamento Giuridico-amministrativo;

– Servizio digitalizzazione procedimenti e Studi organizzativi;

– Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;

– Ufficio del VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE;

– Servizio Informatica:

– Servizio Formazione e Comunicazione;

– I REPARTO “Reclutamento e Disciplina” articolato in: 1a Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali; 2a Divisione Reclutamento Graduati e Militari di Truppa; 3a Divisione Disciplina.

– Ufficio del Vice DIRETTORE GENERALE MILITARE;

– III REPARTO “Bilancio e affari finanziari, recupero crediti, provvidenze, ricompense e onorificenze”, articolato in: 7a Divisione Bilancio e Affari Finanziari; Servizio Recupero Crediti; Servizio Provvidenze; Servizio Ricompense e Onorificenze.

– V REPARTO “Documentazione”, articolato in: 10a Divisione Documentazione Esercito; 11a Divisione Documentazione Marina; 12a Divisione Documentazione Aeronautica; 13a Divisione Documentazione Arma dei Carabinieri.

– Ufficio del VICE DIRETTORE GENERALE MILITARE;

– II REPARTO “Stato giuridico e avanzamento”, articolato in: 4a Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Ufficiali; 5a Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Sottufficiali; 6a Divisione Stato Giuridico e Avanzamento Graduati e Militari Truppa.

– IV REPARTO “Trattamento economico”, articolato in: 8a Divisione Trattamento economico degli Ufficiali; 9a Divisione Trattamento economico Sottufficiali, Graduati e Militari Truppa; Servizio Studi e coordinamento normativo del trattamento economico eventuale.

(9) La Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) con sede presso il Centro Direzionale per il Personale Militare (CDPM) “Maresciallo d’Italia Giovanni Messe” nella Città Militare della Cecchignola – Roma, è stata istituita il 1° settembre 2006 (come già riferito anche nella nota 7) per la fusione della già esistente LEVADIFE con DIFEPENSIONI, riconfigurandosi dal 1° settembre 2014 nel suo attuale ordinamento (strutturato, di seguito riportato, su 3 Reparti, 8 Divisioni e 4 Servizi) in base a quanto disposto dal Decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013, in parte modificato dal successivo Decreto ministeriale (della Difesa) del 24 luglio 2014.

A tale Direzione Generale sono assegnati i seguenti compiti: trattamento di quiescenza “ordinario e privilegiato” per il personale militare che transita nella posizione di “ausiliaria” nonché del personale militare tutto cessato dal servizio prima della data del 1° gennaio 2010; riscatti, ricongiunzioni e costituzione delle posizioni assicurative per il personale militare cessato che non ha raggiunto il diritto alla pensione; attribuzione dei benefici assistenziali e della speciale elargizione a favore delle vittime del servizio, del dovere e dei soggetti equiparati, nonché della speciale elargizione in caso d’infermità o decesso per “causa di servizio” derivante da particolari condizioni operative o ambientali; autorizzazione al rimborso delle spese di cura e di degenza nei casi previsti dalla normativa vigente; provvedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e attribuzione dell’eventuale equo indennizzo spettante; trattazione del contenzioso nelle materie di competenza davanti alle giurisdizioni ordinarie (tribunali), amministrative (T.A.R.) e contabili (Corte dei Conti); attività concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento del personale del Servizio di Assistenza Spirituale, del personale militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) e del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (C.R.I.); gestione residuale delle liste di leva e trattazione delle pratiche connesse alla sospensione del servizio di leva obbligatorio.

Entrando più in particolare nella struttura di PREVIMIL, risulta essere così ordinata:

– Ufficio del DIRETTORE GENERALE e Ufficio del VICE DIRETTORE GENERALE;

– Servizio di Supporto e Ufficio Pubbliche Relazioni;

– Servizio Coordinamento Giuridico-amministrativo;

– Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi;

– I REPARTO “Trattamento previdenziale assistenziale del Personale Militare”, articolato in: Servizio Coordinamento Contenzioso di Reparto; 1a Divisione Pensioni Ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e Sottufficiali dell’Esercito; 2a Divisione Pensioni Sottufficiali della Marina e dell’Aeronautica; 3a Divisione Pensioni Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri; 4a Divisione Pensioni Graduati, Militari di Truppa e autorizzazione Spese Sanitarie e favore del personale militare e loro superstiti.

– II REPARTO “Causa di servizio ed equo indennizzo”, articolato in: Servizio Contenzioso di Reparto; Servizio Speciali Benefici; 5a Divisione Causa di servizio ed equo indennizzo Ufficiali, Cappellani Militari, Marescialli e del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 6a Divisione Causa di servizio ed equo indennizzo Marescialli della Marina, dell’Aeronautica e Ispettori dell’Arma dei Carabinieri; 7a Divisione Causa di servizio ed equo indennizzo Sergenti, Sovrintendenti e Graduati e Militari di Truppa.

– III REPARTO “Leva, bilancio, informatica”, articolato in: 8a Divisione Leva e Corpi Militari; Servizio Bilancio; Servizio Informatico.

Approfondimenti di ridefinizione denominativa di PREVIMIL. – Da notare la contrazione che c’è stata sulla “nuova” denominazione adottata nel 2014 di Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (PREVIMIL) in sostituzione della precedente attribuitagli nel 2005 di Direzione Generale delle Pensioni Militari, del Collocamento al lavoro dei Volontari congedati e della Leva.

(10) Dipendenti dal Ministero della Difesa (MD), hanno compiti di difesa nazionale e sicurezza internazionale, nonché forniscono il concorso per le pubbliche calamità e per altre esigenze di pubblica utilità (Legge 14 novembre 2000 n. 331 recante “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale” e Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 recante “Codice dell’Ordinamento Militare” Libro Primo Organizzazione e Funzioni Titolo IV Forze Armate, Capo I Disposizioni comuni, Sezione I Disposizioni generali Articolo 87 Definizione e Articolo 89 Compiti delle Forze Armate).

I compiti delle Forze Armate, inoltre, sono rimarcati e puntualizzati nelle c.d. “Missioni” esplicitate nelle varie edizioni del “Libro Bianco della Difesa” e sullo specifico documento redatto periodicamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa riguardante il c.d. “Concetto strategico”.

(11) La Guardia di Finanza, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) pur se considerata dal legislatore parte integrante delle FF.AA., essa non è una Forza Armata, bensì un corpo militare costituito non esclusivamente per “funzioni militari di Difesa” essendo che i suoi “compiti d’Istituto” (Legge 23 aprile 1959 n. 189 “Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza”, Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68), esercitati con funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria (ridenominata in polizia “economico-finanziaria”) e di pubblica sicurezza, riguardano: la prevenzione la ricerca e la denuncia delle evasioni, elusioni e violazioni delle leggi finanziarie; la repressione del contrabbando; la vigilanza dei confini per fini economici; la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e di concorso ai servizi di polizia marittima e di assistenza; il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Infine, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 177 affidando definitivamente al Corpo il comparto della “sicurezza del mare” individua la Guardia di Finanza quale unica forza di polizia deputata ad assicurare i servizi d’ordine e sicurezza pubblica in ambiente marino, definendola unica “forza di polizia del mare”.

Pertanto, fra le “attribuzioni” riconosciute alla Guardia di Finanza – a differenza di “Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri” – sono ricompresi sì il concorso alla difesa delle frontiere dello Stato e, in tempo di guerra, anche la partecipazione alle operazioni militari, ma quest’ultime attribuzioni non rivestono carattere di priorità o di sua esclusività, come invece, lo sono per natura e finalità istitutiva per le Forze Armate e questo rappresenta proprio il motivo di distinzione.

(12) Vedasi la nota 8.

(13) Vedasi la nota 9.

(14) Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i dipendenti Statali era stato istituito con legge 19 gennaio 1942 n. 22 e nel 1994 era confluito nell’ex INPDAP.

(15) Nello specifico trattasi delle seguenti “Circolari” (di ultimo aggiornamento e, quindi, dichiarate vigenti):

– Circolare n. M_D GMIL REG2018 0298465 del 24 maggio 2018;

– Circolare n. M_D GMIL REG2018 0355678 del 22 giugno 2018;

– Circolare n. M_D GMIL REG2018 0638751 del 6 novembre 2018;

– Circolare n. M_D GMIL REG2020 0186672 del 13 maggio 2020;

– Circolare n. M_D GMIL REG2020 0401756 del 21 ottobre 2020.

(16) Nello specifico trattasi dei seguenti “Riferimenti normativi” (di ultimo aggiornamento e, quindi, dichiarati vigenti):

– Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza;

– Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

– Decreto Legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

– Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni;

– Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

– Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.);

– Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare;

– Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

– Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

– Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

– Decreti Legislativi 29 maggio 2017, nn. 94 e 95 e successive modifiche e integrazioni;

– Decreti Legislativi 27 dicembre 2019, nn. 172 e 173.

(17) Vedasi la nota 15.

Progetto grafico di copertina ideato e realizzato sempre dall’autore Tenente dei Granatieri (in cong.) Angelo TIBERI, nell’immagine – oltre ai contrassegni delle quattro Forze Armate e della Guardia di Finanza, alla stella a cinque punte simbolo militare per eccellenza, all’emblema della Repubblica Italiana e al logo dell’INPS – è riportato il grande emiciclo del Palazzo dell’INPS situato a Roma-Eur sede della Direzione Generale dell’Istituto previdenziale, ricco di valore storico-artistico e considerato tra le più alte e pregevoli espressioni dell’architettura moderna.

Fotografie tratte dai Repertori fotografici del Ministero della Difesa, degli Stati Maggiori di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e dai Comandi Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

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